Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE «OLTRE»
Titolo I
DENOMINAZIONE, SEDE, SIMBOLO E SCOPI
Art.1 - Denominazione
E' costituita l'associazione culturale «Oltre», in seguito indicata come Associazione.
Art 2 - Sede
L'Associazione ha sede nel Comune di Potenza e, nelle more di una residenza dedicata, trova allocazione presso il domicilio del Presidente pro-tempore.
L’individuazione di una sede sociale e/o la variazione della stessa viene approvata con atto deliberativo dal Consiglio Direttivo senza che questo comporti modifiche all’Atto Costitutivo e/o allo Statuto.
L’Associazione potrà istituire sedi secondarie filiali e/o succursali nell’ambito del territorio provinciale, regionale, nazionale e/o all’estero.
L’Associazione ha durata illimitata, salvo anticipato scioglimento deliberato dall’Assemblea e/o salvo il verificarsi di cause di scioglimento previste dalla legge.
Art 3 - Simbolo
Il simbolo dell’Associazione è costituito da un aquilone disegnato in tratteggio di colore azzurro e dallo scritto Oltre di colore azzurro sfumato.
Art. 4 - Scopi
L'Associazione non persegue fini di lucro ed è motivata dalla volontà dei soci di praticare e sostenere ogni tipo di attività culturale, politica e sociale tesa alla valorizzazione e alla tutela del bene comune, riconoscendo come scopo supremo la difesa della libertà e dei diritti dell’individuo.
L’Associazione si intende proporre come “laboratorio” per la promozione di un modello di impegno culturale politico fondato sul principio del pluralismo critico, scevro da logiche di circostanza, che parta dalle idee e ponga l’uomo al centro di ciascun confronto.
L’Associazione intende affermare il valore della libertà come bene di ciascuno da vivere in una dimensione sociale e non come arbitrio da esercitare per un affermazione individualistica e intende perseguire la promozione dell’equità sociale intesa come garanzia di uguali opportunità e non di facili diritti.
Tali scopi saranno perseguiti attraverso l’organizzazione di incontri, dibattiti, conferenze, corsi di formazione, iniziative editoriali, manifestazioni sportive, viaggi e qualsivoglia altra attività coerente con i principi espressi.
A tal fine l’Associazione si prefigge di:
▪ favorire la partecipazione dei cittadini alla politica ed il confronto con tutte le componenti della società civile finalizzato al processo di innovazione politica ed in attuazione dei valori di democrazia, trasparenza, partecipazione, solidarietà e uguaglianza
▪ favorire la crescita culturale dei soci e, in generale, dei cittadini anche attraverso iniziative di formazione organizzate in collaborazione con Università, Associazioni, Scuole, Enti pubblici e privati
▪ favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca e formazione
▪ organizzare gruppi di lavoro culturale e politico al fine di approfondire tematiche di interesse particolare
▪ favorire la nascita di gruppi promotori con il compito di intercettare anche le più piccole esigenze sociali e organizzare piccoli incontri
▪ per il miglior raggiungimento delle sue finalità, l’Associazione potrà aderire ad altre Associazioni e/o Organizzazioni che abbiano affinità di scopi e di ideali
Titolo II
I SOCI E GLI ORGANI SOCIALI
Art 5 – I soci
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro che sottoscrivono il presente statuto e tutti i cittadini italiani e stranieri che, interessati alla realizzazione delle finalità statutarie e condividendone lo spirito e gli ideali, propongano istanza al Consiglio Direttivo.
Possono altresì partecipare e/o aderire e/o affiliarsi all’Associazione altre Associazioni e/o Fondazioni e/o Enti, anche se privi di personalità giuridica, e/o persone giuridiche pubbliche e/o private, siano esse nazionali o straniere.
La domanda di adesione e/o affiliazione va redatta in carta semplice e deve essere accolta dal Consiglio Direttivo che, a maggioranza relativa dei suoi componenti, delibera in maniera insindacabile l’ammissione o meno degli aspiranti
Tutti i soci sono tenuti al rispetto delle norme di cui al presente statuto e di un eventuale regolamento interno secondo le deliberazioni degli organi preposti. In caso di comportamento difforme e/o di gravi motivi di indegnità, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare una delle seguenti sanzioni: richiamo, sospensione, espulsione dall’Associazione. Il provvedimento di espulsione, opportunamente motivato, è deliberato a maggioranza dal Consiglio Direttivo.
Gli Associati si distinguono in:
▪ Soci Fondatori: persone fisiche o giuridiche che hanno firmato il presente Statuto e quelli che successivamente saranno ammessi dal Consiglio Direttivo con tale qualifica, in relazione alla loro fattiva opera nell’ambito dell’Associazione
▪ Soci Ordinari: persone fisiche o giuridiche che aderiscono dall’Associazione e sono in regola con il versamento della quota associativa
▪ Soci Sostenitori: persone fisiche o giuridiche che contribuiscono agli scopi dell’Associazione mediante aiuti finanziari o mettendo a disposizione beni o servizi, senza nulla pretendere
▪ Soci Onorari: persone fisiche e giuridiche e gli Enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera e siano riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo.
Gli aderenti cessano di appartenere all’Associazione per:
▪ dimissioni volontarie
▪ non aver versato la quota associativa per almeno due anni
▪ morte
▪ espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo
La qualità dell’associato è personale; le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.
L’appartenenza ad una delle categorie di soci previste dallo Statuto attribuisce il diritto alla frequenza di ogni attività associativa, alla partecipazione alle assemblee e, con l’unica eccezione dei soci onorari, al voto diretto o tramite delega se maggiorenni.
Art 6 – Gli organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
▪ l’Assemblea
▪ il Consiglio Direttivo
▪ il Presidente
▪ il Vice Presidente
▪ Il Segretario
▪ il Tesoriere
Art 7 – L’Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’Associazione, i quali hanno tutti medesimo potere di intervento e, ad eccezione dei soci onorari, medesimo diritto di voto.
Essa indica le linee programmatiche dell’Associazione, promuovendo le iniziative che ritiene valide e/o utili per il suo sviluppo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria una volta l’anno e in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario.
La convocazione potrà essere effettuata mediante comunicazione epistolare, telefonica o telematica almeno 15 giorni prima della data fissata.
La convocazione dell’Assemblea potrà essere sollecitata anche da almeno un quinto dei Soci, i quali dovranno avanzare domanda scritta al Presidente dell’Associazione proponendo l’ordine del giorno. Il Presidente, sentito il parere del consiglio Direttivo, potrà convocare l’Assemblea entro 45 giorni dalla richiesta.
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti fisicamente o, se maggiorenni, per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. La data e l’orario della seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega. Le deleghe potranno essere conferite anche ai membri del Consiglio Direttivo salvo che per l’approvazione dei bilanci e per le deliberazioni relative alla responsabilità dei consiglieri.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
L'Assemblea ha i seguenti compiti:
· eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
· approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
· approvare eventuali regolamenti interni;
· approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
· approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
Art 8 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti, la prima volta all’atto della costituzione e, successivamente, decorso il quadriennio di vigenza della carica. Le sue decisioni sono valide quando ottengano l’approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell’Associazione. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Ai lavori del Consiglio Direttivo partecipano, in qualità di esperti, i Segretari di sedi distaccate e/o altri membri, i quali possono esprimersi col solo voto consultivo.
Ai membri del Consiglio Direttivo, nonché a tutte le cariche sociali, compete solo il rimborso delle spese, regolarmente documentate, sostenute per il perseguimento dei fini sociali; sono esclusi dal rimborso gli oneri sopportati per la partecipazione alle riunioni consiliari.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in media una volta al mese ed è convocato dal Presidente o, nel caso di indisposizione di quest’ultimo, dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione; provvede a quanto è necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall’Assemblea ed esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo esercita inoltre i seguenti poteri:
- approvare o rifiutare le richieste di adesione e/o affiliazione all’Associazione, nonché revocare adesioni e/o affiliazioni in corso;
- deliberare l’adesione ad altre associazioni o enti;
- proporre all’Assemblea eventuali modifiche di statuto;
- nominare, ove ne ravvisi l’opportunità, specifici Comitati di Settore;
- espellere, con provvedimento motivato, quegli associati, i quali, con il loro comportamento, sia pubblico che privato, ledano in qualsivoglia maniera, direttamente o indirettamente l’associazione e la sua immagine;
- determinare la politica gestionale dell’associazione e deliberare sulla formazione dei vari programmi da attuare in funzione del conseguimento degli scopi istituzionali;
- predisporre il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno da presentare all’Assemblea per l’approvazione;
- predisporre il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo da proporre all’Assemblea per l’approvazione;
- stabilire gli importi delle quote annuali associative che potranno essere differenziate in ragione delle diverse categorie di soci e di soggetti affiliati;
- adottare i regolamenti per l’organizzazione e il funzionamento e per ogni altro aspetto concernente la vita dell’Associazione;
- istituire sedi secondarie filiali e succursali dell’organizzazione in qualsivoglia luogo e nominarne i Segretari;
- conferire ai membri dei Comitati di Settore il mandato per l’organizzazione delle attività varie dell’Associazione;
- amministrare e gestire i fondi dell’associazione;
- nominare fra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Le funzioni del Vice Presidente sono identiche a quelle del Presidente in caso di sua assenza;
- deliberare la nomina dei soggetti esterni all’ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso.
Il rapporto che si configurerà fra tali soggetti e l’associazione sarà di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa. Tali soggetti avranno diritto ad una remunerazione, costituita da un compenso commisurato alle prestazioni effettuate nell’espletamento del mandato affidato loro nella delibera consiliare ed ivi stabilito, previa verifica positiva della necessaria copertura finanziaria.
Art. 9 – Il Presidente e il Vice Presidente
Il Presidente dura in carica quattro anni, viene eletto a maggioranza direttamente dal Consiglio Direttivo nel suo seno, ed è rieleggibile.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, coordina l’attività associativa, convoca l’Assemblea degli iscritti almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e del rendiconto, sottoscrive,
congiuntamente al Segretario e/o al Tesoriere, tutti gli atti amministrativi e contrattuali compiuti dall’associazione.
Il Vice Presidente, eletto con le stesse modalità del Presidente, sostituisce il Presidente assumendone i poteri, in caso di sua assenza o impedimento.
Art 10 - Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo in seno ai suoi membri su proposta del Presidente.
Il Segretario dura in carica quattro anni e assolve alle seguenti funzioni:
▪ da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo
▪ redige i verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo
▪ cura l’aggiornamento e la tenuta del libro degli associati, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo
Art. 11 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni. Il Tesoriere collabora con il Presidente ed il Vice Presidente e ha i seguenti compiti:
· è responsabile dell’eventuale patrimonio dell’Associazione;
· provvede alla tenuta del libro cassa e del libro degli inventari dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
· provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
· illustra all’Assemblea il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo.
Art. 12 – I Comitati di settore
I Comitati di Settore sono organi composti da un minimo di tre membri e sono nominati dal Consiglio Direttivo. Essi contribuiscono con il proprio supporto intellettuale ed esecutivo al perseguimento dei fini statutari dell’Associazione. Essi, in particolare, organizzano il concreto svolgimento delle attività dell’Associazione e sono chiamati dal Consiglio Direttivo ad esprimere parere obbligatorio, ma non vincolante, in merito alla programmazione delle attività dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
La loro durata è legata alla durata del Consiglio Direttivo che li ha nominati e possono essere riconfermati.
Art. 13 - Esercizio sociale e bilancio
L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Qualora particolari esigenze lo richiedessero, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Il bilancio preventivo dovrà essere approvato contestualmente al bilancio consuntivo.
La bozza del bilancio consuntivo, nei cinque giorni feriali che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio consuntivo, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione
a disposizione degli associati che li volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
Art. 14 - Risorse Economiche
L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
· quote associative e contributi degli aderenti;
· contributi dei privati;
· contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
· contributi di organismi internazionali;
· donazioni e lasciti testamentari;
· rimborsi derivanti da convenzioni;
· rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo e ogni operazione finanziaria è disposta con due firme congiunte del Presidente e/o del Vice Presidente e/o del Tesoriere.
Il patrimonio sociale dell’associazione è costituito da beni mobili ed immobili, donazioni o lasciti testamentari.
Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli soci non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
In caso di scioglimento dell’Associazione si rinvia a quanto in merito stabilito dal presente statuto.
Art 15 – Modifiche dello statuto
Sono possibili modifiche e/o integrazioni al presente statuto, ma non possono essere modificati gli scopi dell’Associazione in esso contenuti. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all’Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno sette aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art 16 – Libri dell’Associazione
Per il buon funzionamento dell’Associazione dovranno essere istituiti i seguenti libri associativi:
▪ libro degli associati
▪ libro dei verbali del Consiglio Direttivo
▪ libro dei verbali delle assemblee dei soci
▪ libro degli inventari
▪ libro cassa
Tali libri potranno essere tenuti anche in formato elettronico (foglio excel e documento Word). I libri dell’Associazione devono essere in ogni momento consultabili da parte degli associati che ne facciano motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
Art. 17 - Durata e scioglimento dell’associazione
L’Associazione ha durata illimitata, salvo anticipato scioglimento deliberato dall’Assemblea e/o salvo il verificarsi di cause di scioglimento previste dalla legge.
Lo scioglimento dell’Associazione, addivenuto per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, deve essere deliberato dall’Assemblea, che stabilirà le modalità della liquidazione e della devoluzione del fondo residuo, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.. In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o, in beneficenza, ad Enti e/o organizzazioni di ricerca scientifica e/o di volontariato riconosciute, fatta salva ogni e diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18 – Interpretazione dello Statuto
In caso di controversie legate all’interpretazione del presente Statuto, la decisione sarà affidata ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri eletti tra i soci fondatori. In caso di impossibilità da parte di questi ultimi, il Collegio Arbitrale sarà composto da due membri eletti dalle parti e un consulente esterno, di provata competenza, nominato dal Consiglio Direttivo
Art 19 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. Il primo Anno sociale ha inizio il giorno in cui è stata costituita l'Associazione e termina il 31 dicembre successivo. Il primo Consiglio Direttivo, il primo presidente, il primo Vice Presidente e i primi Consiglieri vengono nominati dai Soci in occasione della stipula dello Statuto –Atto costitutivo. Nella stessa occasione è stabilito l’ammontare della quota sociale relativa al primo Anno sociale.
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